Recupero debiti scolastici 2009 – Normativa

estatedistudioLe attività di sostegno e di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa. Le istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzare,  subito dopo gli scrutini intermedi,  interventi didattico-educativi  di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate.

Art. 2

Gli studenti di cui all’articolo 1 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Al termine di tali attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie. Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi  dell’iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al primo comma.

 Art. 3

Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi può essere adottata una articolazione diversa da quella per classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli alunni.
Le istituzioni scolastiche possono individuare e/o approvare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero attraverso l’utilizzazione dei docenti  della scuola,ai sensi della vigente disciplina contrattuale, e/o collaborazioni con soggetti esterni, volte a soddisfare  gli specifici bisogni formativi di ciascuno studente. 
In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. Il Dirigente scolastico è tenuto a promuovere, nel rispetto delle prerogative degli Organi Collegiali della scuola, gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività programmate.

Art. 4

Il recupero dei debiti formativi può avvenire anche utilizzando modalità laboratoriali.

 Art. 5

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato  il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione,  il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.
La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono  comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche.
Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 2, se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente..

Art. 6

A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.

Art 7

Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine  del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico.

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